CAI Vicenza

Regolamentazione per le attività
connesse alla frequentazione
dell’area collinare e per la
salvaguardia ambientale e faunistica
delle pareti di Lumignano

 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2003

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07.07.2003

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.04.2004

ART. 1 - ZONIZZAZIONE DELLE PARETI ROCCIOSE.

1. Le pareti rocciose presenti nel territorio del Comune vengono ripartite nelle seguenti zone:

  • ZONA 1 – comprendente l’area rupestre denominata “Lumignano classica”, in cui l’arrampicata è consentita ovunque tutto l’anno, e l’area detta “Minetti”, a sinistra della “Piramide”, “Piramide”, fino alla Grotta del Chiampo, in cui l’arrampicata è consentita tutto l’anno, ma solo sugli itinerari esistenti, con divieto di apertura di nuovi settori.

  • ZONA 2 – comprendente l’area denominata “Lumignano Nuova o Est”, in cui l’arrampicata è consentita sei mesi all’anno, dal 1° luglio al 31 dicembre, solo sugli itinerari esistenti e con divieto di attrezzarne di nuovi, ed i settori a destra della Grotta del Chiampo, il settore Chiesa, a destra del settore Chiesa, il settore “sotto l’Eremo”, tutti i settori del Brojon, in cui l’arrampicata è consentita tutto l’anno, ma solo sugli itinerari esistenti, con divieto assoluto di apertura di nuovi settori e con obbligo di rispetto per eventuali divieti temporanei per motivi archeologici. In tutti i settori indicati è altresì fatto divieto assoluto d’interferire con i siti di nidificazione in loco: l’Amministrazione Comunale potrà interdire temporaneamente l’attività di arrampicata, qualora ne ravvisasse la necessità.

  • ZONA 3 – comprendente la Parete dell’Eremo di San Cassiano ed il Monte Castellano, con divieto assoluto di arrampicata per tutto l’anno, nonché di apertura di nuovi itinerari.

2. Tutte e tre le zone sono chiaramente indicate nella cartografia allegata (allegato 1).

3. La stessa protezione di cui alla zona 3 viene applicata a tutte le altre pareti minori del comprensorio berico, ancora integre dal punto di vista paesaggistico, naturalistico ed ambientale.

4. Cartelli in italiano, tedesco, inglese e francese – riportanti la classificazione della zona e le norme relative all’utilizzazione della medesima - verranno posti presso i parcheggi-auto di Lumignano e all’inizio dei sentieri d’accesso alle diverse pareti.

ART. 2 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO.

1. I frequentatori dell’area collinare e delle pareti rocciose devono rispettare le seguenti norme di comportamento:

  1. vanno rispettate la vegetazione, in ogni sua forma, e la fauna selvatica e domestica, recando il minor disturbo possibile;

  2. il paesaggio collinare e le eventuali coltivazioni agricole (piante d’ulivo in particolare) non devono essere manomesse o alterate;

  3. è fatto assoluto divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, anche organico. I rifiuti devono essere riportati a valle e depositati negli appositi raccoglitori, se presenti, oppure portati via con sé;

  4. è vietato parcheggiare nelle aree adiacenti la falesia;

  5. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi e pernottare in tutta l’area circostante la falesia.

ART. 3 - NORME DI ARRAMPICATA.

1. Gli arrampicatori delle pareti rocciose devono attenersi alle seguenti norme di comportamento:

  1. poiché l’area immediatamente a ridosso della falesia può essere esposta alla caduta di sassi, è consentito lo stazionamento in tale zona solo per il tempo necessario all’arrampicata e con il caschetto protettivo indossato;

  2. è fatto assoluto divieto di arrampicare slegati;

  3. chi arrampica deve conoscere perfettamente le tecniche di salita e di discesa, nonché i metodi di assicurazione e deve applicarli;

  4. tutte le attrezzature utilizzate devono essere marchiate CE;

  5. i minorenni, i principianti e tutte le persone non esperte in arrampicata devono essere accompagnati e seguiti da persone esperte, responsabili e competenti nelle tecniche arrampicatorie e nelle relative tecniche di assicurazione;

  6. prima di intraprendere la salita di qualsiasi itinerario non conosciuto, è necessario informarsi sulla sua lunghezza e sullo stato della chiodatura dello stesso, rinunciando alla salita se non si avranno informazioni adeguate circa la fattibilità e la sicurezza del percorso;

  7. è vietato danneggiare o manomettere qualsiasi attrezzatura presente in parete, alterare in qualsiasi modo la chiodatura esistente sia togliendo che aggiungendo ancoraggi;

  8. è vietato attrezzare nuovi itinerari senza il permesso preventivo della Commissione Tecnica che valuta l’impatto ambientale e la fattibilità ai fini della sicurezza dei frequentatori;

  9. è vietato imbrattare le pareti con scritte e disegni di qualsiasi genere, o deteriorare le pareti con prese scavate o artificiali;

  10. Durante ogni salita è richiesto il controllo dello stato di affidabilità di ogni singolo infisso o protezione in parete. Eventuali danneggiamenti vanno segnalati alla Commissione Tecnica o all’Amministrazione Comunale;

  11. devono essere agganciati tutti i punti di rinvio, anche in arrampicata con corda dall’alto (top-rope e moulinette). Se alla sosta è presente un moschettone con sistema di chiusura, dopo aver inserito la corda per la calata, è fatto obbligo di attivare la chiusura stessa. Con la corda dall’alto (moulinette), in aggiunta al moschettone di sosta, è obbligatorio assicurare ulteriormente la corda (alla sosta) anche con moschettone aggiuntivo a ghiera o un rinvio di sicurezza;

  12. tutte le catene e i moschettoni di sosta sono utilizzabili esclusivamente per le calate (corda doppia compresa) o per l’assicurazione con la corda all’alto (moulinette) e non devono assolutamente essere utilizzati per l’assicurazione dinamica;

  13. per l’arrampicata si devono utilizzare esclusivamente corde dinamiche.

2. In ogni caso, essendo l’arrampicata un’attività che comporta una certa quota di rischio, chi la pratica lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità.

3. E’ fatto divieto assoluto di praticare il “dry tooling” (arrampicata su roccia con attrezzatura da ghiaccio) nelle aree di arrampicata sportiva. Per il dry tooling sarà individuata un’apposita area.

ART. 4 – COMMISSIONE TECNICA.

1. Viene istituita una Commissione Tecnica formata da:

  • 1 rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Longare;

  • 1 rappresentante per ciascuna Associazione interessata alle attività sportive praticate nell’area in oggetto e al tempo libero, in grado di contribuire ad una valorizzazione turistica del territorio;

  • 1 rappresentante per ciascuna delle Associazioni ambientaliste, in grado di valutare le problematiche connesse alla salvaguardia ambientale.

2. La Giunta Comunale determina il numero dei componenti della Commissione Tecnica e provvede alla loro nomina, revoca e sostituzione. La Giunta provvede altresì a disciplinare l’attività della Commissione Tecnica.

3. Compiti di tale Commissione sono quelli di:

  • vigilare sull’attuazione delle normative emanate dall’Amministrazione Comunale;

  • organizzare momenti di verifica sulla validità delle azioni intraprese;

  • valutare nuove proposte e proposte di modifica delle norme e dei percorsi o itinerari;

  • divulgare le normative emanate dall’Amministrazione Comunale, nonché le finalità ed i risultati delle iniziative intraprese.

ART. 5 – SANZIONI.

1. Ogni violazione delle norme di comportamento di cui agli articoli 2 e per l’articolo 3, limitatamente ai commi g – h - i, è punita, se il fatto non è diversamente e più gravemente punito, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250.

2. In caso di recidiva, l’Amministrazione Comunale potrà interdire a tempo determinato o a tempo indeterminato la frequentazione di una o più zone interessate dal presente regolamento.

Piante e fotografie solo in cartaceo – OMISSIS – (VEDI ORIGINALE REGOLAMENTO)

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