CAI Vicenza

Home Commissioni Sentieri Transito dei veicoli sui sentieri

Transito dei veicoli sui sentieri

Biciclette e MTB

Trento, delibera G.P. 2083/2005: «la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati è consentita, a far data dal 1 maggio 2006, sulle tratte dei sentieri aventi

  • pendenze inferiori al 20% e
  • larghezze mediamente superiori all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno»

Veneto, delibera n. 1434 del 31/07/2012 sulla transitabilità con biciclette e MTB sulla viabilità montana e sui sentieri alpini. La norma modifica la Legge 14/1992 sulla viabilità agro-silvo-pastorale, ora la scelta di eventuali sentieri o tratti di sentiero da adibire a tale transito viene fatta dalle Comunità Montane su indicazione delle Sezioni CAI; l’autorizzazione al transito ciclabile viene rilasciata dai Comuni.
Le caratteristiche dei sentieri alpini da prendere in considerazione per l'attività di "ciclo-escursionismo tour":

  • larghezza minima del fondo viabile, sull'intero tratto interessato, di 1,5 m;
  • pendenza massima del 20% calcolata su un tratto di 2,5-10 m di lunghezza;
  • mantenimento dell'uso promiscuo (pedonale+ciclabile) in sicurezza del sentiero alpino;
  • percorsi su terreno che abbia caratteristiche fisiche idonee all'uso ripetuto per MTB.

Codici di autoregolamentazione (NORBA, IMBA, Tavole di Courmayeur)

Commissione per il cicloescursionismo - Codice di autoregolamentazione del cicloescursionista

Veicoli a motore

Veneto, art. 4 legge 14/1992: «Nelle strade silvo pastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore»...«I velocipedi possono circolare sulle strade silvo pastorali e sulle aree assimilate di cui all'art. 2 ad eccezione dei prati, dei pascoli, dei boschi, dei tracciati delle piste da sci, degli impianti di risalita e dei sentieri alpini»
Friuli Venezia Giulia: art. 71 legge 9/2007: «sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada. Ai fini della presente legge sono considerati percorsi fuoristrada anche la viabilità forestale di cui all'art. 35, le strade aventi finalità in prevalenza agro – silvo – pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico»
Trento, art. 22 della legge 8/1993: «sui sentieri alpini iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3 e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione anche con l'ausilio di altri mezzi meccanici»...
Trento, art 31 della legge 20/2007: «Sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione.»

logo064x052 
CAI - Sezione di Vicenza - APS, Contrà Porta S.Lucia, 95 - 36100 - Vicenza (VI)
Tel 0444513012, Fax 0444-513012, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., web: www.caivicenza.it